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Timpano Vincenzo
PRELIMINARE DI VENDITA DI BENE IN COMPROPRIETÀ ED ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
(Nota a Cass. civ. sez. un. 14 aprile 1999 n. 239)
in I Contratti, 1999, fasc. 11  pag. 982 - 985
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata riguarda il caso di un contratto preliminare di vendita di un bene immobile in comproprietà considerato come un unicum inscindibile dalle parti; il problema è se in caso di fallimento di uno dei comproprietari promittenti venditori, che vuole sciogliersi dal contratto preliminare, il promissario acquirente possa ottenere l'emanazione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per la quota del comproprietario rimasto in bonis. L'A. chiarisce che il fallimento deve considerarsi come evento che rende impossibile l'esecuzione specifica e si sofferma sulla decisione della Suprema Corte di escludere l'esecuzione in forma specifica parziale. Il centro della questione è se la dichiarazione di scioglimento del contratto operata dal curatore del fallimento influisca sulla manifestazione di volontà del promittente venditore fallito caducandola dall'origine o se incida solo sul rapporto negoziale che vincola il fallito, determinandone la risoluzione. L'A. osserva che l'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica pro quota dipende da come le parti hanno considerato il bene promesso in vendita, e conclude prendendo in considerazione le precedenti pronunce della Cassazione su tale questione.

Fonti

  • Codice civile art. 1103
  • Codice civile art. 1316
  • Codice civile art. 1362
  • Codice civile art. 1458
  • Codice civile art. 1463
  • Codice civile art. 2932
  • Legge fallimentare art. 42
  • Legge fallimentare art. 72

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