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Tassinari Davide
NUOVI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI IMMUNITÀ GIUDIZIALE
(Nota a Pret. Bologna 9 dicembre 1998)
in Diritto penale e processo, 1999, fasc. 9  pag. 1173 - 1175
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La pronuncia in commento ha stabilito che "anche ricorrendone gli elementi oggettivi e soggettivi, non è punibile il delitto di diffamazione commesso a mezzo di offese contenute in atto di citazione, operando in tale ipotesi la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p.". Si tratta, afferma l'A., di un provvedimento che contiene importanti elementi di innovazione rispetto all'orientamento interpretativo della precedente giurisprudenza, tale da suggerire un decisivo riassetto interpretativo sul tema dei limiti di operatività dell'art. 598 c.p.. La chiave di volta dell'intero ragionamento che sostiene la pronuncia in rassegna, afferma l'A., s'incentra sul raccordo tra la ratio di non punibilità sottesa all'art. 598 c.p. e il complesso impianto del codice di procedura penale del 1988, con particolare riguardo alla diversa, meno rigoristica disciplina del segreto d'indagine. Altro punto sul quale l'A. si sofferma è quello relativo alla natura giuridica dell'art. 598 c.p., se di causa di giustificazione, di esclusione dell'antigiuridicità penale, di mera esenzione da pena, di esimente o, infine, di causa di non punibilità in senso stretto.

Fonti

  • Codice penale art. 598

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