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Camero Michele LA NOMINA DEI LEGALI DIFENSORI DEGLI ENTI in Comuni d'Italia, 2005, fasc. 7-8 pag. 59 - 61 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) Una recente sentenza depositata il 25 gennaio 2005 della V sezione del Consiglio di Stato, facendo la sintesi di precedenti pronunce della Cassazione oltre dello stesso Consiglio di Stato, ha avuto modo di chiarire che "la rappresentanza in giudizio del comune è riservata, in via esclusiva, al sindaco e non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se così prevede lo Statuto comunale" occorrendo "la previa determinazione del dirigente in ordine alle opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio ... atteso che tale determinazione non attiene all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del comune (spettante al sindaco e alla giunta), ma alla gestione amministrativa del singolo caso, ed assume il carattere di una proposta o di una valutazione di natura tecnica, la quale viene accolta discrezionalmente dal sindaco, quale capo dell'amministrazione ed esclusivo rappresentante dell'ente locale dianzi agli organi giudiziari".
[Abstract tratto dalla rivista] Fonti
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) art. 114
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) art. 152
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) art. 48, comma 3
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) art. 89
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