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Tucci Giovanna
REGRESSO DEL CONDEBITORE SOLIDALE ED ECCEZIONI OPPONIBILI
(Nota a Cass. civ. sez. un. 5 febbraio 1999 n. 32)
in I Contratti, 1999, fasc. 10  pag. 882 - 892
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Analizzando la sentenza in epigrafe l'A. considera la nozione di solidarietà distinguendo tra obbligazione solidale dal lato passivo e dal lato attivo; in particolare esamina i tre requisiti della solidarietà: la pluralità dei soggetti tenuti alla prestazione, l'identità della prestazione e l'identità della fonte dell'obbligazione. Si sofferma, poi, sui rapporti interni tra condebitori, osservando come con il diritto di regresso si vuole evitare che un condebitore rimasto inattivo si avvantaggi della prestazione di un altro condebitore senza subire alcuna perdita e sottolineando come in dottrina alcuni considerino il regresso un diritto autonomo rispetto al diritto di credito, mentre secondo altri si tratta di un evento collaterale del rapporto che lega i condebitori al comune creditore. Dopo avere appurato quali eccezioni possano essere opposte al condebitore che agisce in via di regresso e quale sia il momento rispetto al quale le circostanze eccepibili devono preesistere per assumere rilevanza nell'azione di regresso, l'A. conclude rilevando che per il solo fatto di avere pagato un debito anche altrui spetta al solvens il diritto di regresso: dunque il pagamento del debito è il presupposto del regresso.

Fonti

  • Codice civile art. 1203
  • Codice civile art. 1292
  • Codice civile art. 1293
  • Codice civile art. 1294
  • Codice civile art. 1298
  • Codice civile art. 1299

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