Ferrari Francesco
EFFICACIA PROBATORIA DELLE FATTURE E RISARCIBILITÀ DELL'IVA
(Nota a Giudice di pace Napoli 1 aprile 1999)
in il Giudice di pace, 1999, fasc. 4 pag. 269 - 271
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. si sofferma sui due aspetti giuridici di maggior interesse della sentenza del giudice di pace di Napoli in commento: l'efficacia probatoria delle fatture rilasciate dalle officine di riparazione ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo a seguito di sinistro stradale; la risarcibilità o meno dell'IVA da parte della compagnia assicurativa del danneggiante. Per quanto riguarda il primo aspetto, il giudice di pace ha precisato che il preventivo di spesa rilasciato da un'officina di riparazioni, da considerare come consulenza stragiudiziale, ha una valenza di mero elemento indiziario, di per sé inidoneo ad assurgere a valore di prova circa l'entità dei danni subiti in conseguenza del sinistro di cui si chiede il risarcimento. Sotto questo profilo, afferma l'A., la sentenza si pone in linea con i principi affermati dalla Cassazione. Per quanto riguarda la risarcibilità dell'IVA relativa ai costi di riparazione dell'autoveicolo incidentato, l'A. rileva il contrasto di orientamenti in dottrina e in giurisprudenza. La sentenza in rassegna accoglie la soluzione più rigorosa, che trova riscontro anche in alcune valutazioni espresse dalla dottrina, secondo la quale l'IVA versata dal danneggiato all'officina di riparazione dovrà essere risarcita solo in caso di documentato e avvenuto esborso di tale importo attraverso esibizione della fattura in originale.
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