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Botta Raffaele IL FINANZIAMENTO "PUBBLICO" DELLA SCUOLA PRIVATA NELLA RECENTE ESPERIENZA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1999, fasc. 2 pag. 381 - 395 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) L'A. evidenzia come, negli ultimi anni, si sia sviluppata una tendenza legislativa orientata ad un'esegesi meno rigida dell'art. 33 comma 3 Cost., il quale non escluderebbe sempre e comunque il finanziamento pubblico della scuola privata ma, specie nella prospettiva della realizzazione della parità scolastica prevista dall'art. 33 comma 4 Cost., renderebbe praticabili al legislatore determinati spazi per l'intervento finanziario a favore della scuola privata. In questa tendenza, accompagnata da un acceso dibattito politico, si inseriscono recenti leggi regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che l'A. esamina, recanti interventi a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome per quanto concerne la legge lombarda e, più in generale, per il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e la qualificazione del sistema formativo integrato per quanto riguarda la legge dell'Emilia Romagna. Fonti
- Costituzione art. 3
- Costituzione art. 33
- Costituzione art. 34
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) art. 339
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) art. 341
- l.r. ER 25 maggio 1999, n. 10
- l.r. LO 11 febbraio 1999, n. 8
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