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Dolmetta Aldo Angelo
CESSIONI DISTINTE DELLE "PARTI" DI UN CREDITO A UNICO SOGGETTO
in Rivista di diritto privato, 1999, fasc. 4  pag. 645 - 655
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Si tratta di un parere reso dall'A. sul seguente quesito, assunto nella sua dimensione puramente civilistica: se ciascun credito (inteso per l'intero complesso della posizione attiva cui dà vita, per capitale e per interessi) una volta trasferito - con due atti, ma a un unico cessionario - debba (o possa) essere considerato in termini unitari o se, per contro, vada (necessariamente) considerato suddiviso in modo irreversibile. Dopo alcune premesse di metodo, l'A. afferma il principio generale della cedibilità di frazioni di uno stesso credito oppure di singole componenti del medesimo, tranne che per determinate, specifiche categorie di crediti e per espressa disposizione di legge; ammessa la cessione con effetto diretto verso il ceduto anche dei soli interessi non scaduti, l'A. procede alla qualificazione specifica dell'operazione concreta di cui al formulato quesito e completa l'indagine svolgendo in positivo l'analisi relativa alla "convergenza" dei crediti, ceduti con distinti atti, in capo a un unico cessionario.

Fonti

  • Codice civile art. 1260
  • Codice civile art. 1262, comma 2
  • Codice civile art. 1263
  • Codice civile art. 1264, comma 1
  • Codice civile art. 1265
  • Codice civile art. 2914

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