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De Simone Giovanna
AUTONOMIA CONTRATTUALE, CLAUSOLA PENALE E CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA
(Nota a Giudice di pace Milano 30 marzo 1999)
in il Giudice di pace, 1999, fasc. 3  pag. 191 - 195
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La massima della sentenza del giudice di pace di Milano afferma che la clausola penale prevista in un contratto di mediazione non è applicabile in caso di disdetta avvenuta nei termini contrattuali. La clausola sospensiva apposta in calce al contratto dal cliente mandante (avente per oggetto il fatto che la mediatrice dovesse reperire sul mercato un immobile di suo gradimento per l'acquisto) e sottoscritta dal mediatore non ha carattere di condizione meramente potestativa. Il caso offre all'A. lo spunto per alcune considerazioni in tema di autonomia contrattuale e condizioni generali di contratto, anche attraverso ampi richiami alla giurisprudenza e alla dottrina.

Fonti

  • Codice civile art. 1341
  • Codice civile art. 1342
  • Codice civile art. 1469-bis, comma 3
  • Dir. CEE 93/13
  • legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994)

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