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De Simone Giovanna
LA CONSULENZA TECNICA NON SOSTITUISCE L'ONUS PROBANDI
(Nota a Giudice di pace Milano 7 maggio 1999)
in il Giudice di pace, 1999, fasc. 4  pag. 266 - 268
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Coerentemente con quanto affermato in giurisprudenza, rileva l'A., la pronuncia del giudice di pace di Milano afferma che la consulenza tecnica non è solo uno strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell'onus probandi, di cui all'art. 2697 c.c., gravante su di esse. L'A. approfondisce la tematica illustrando la giurisprudenza della Cassazione e le posizioni espresse dalla dottrina.

Fonti

  • Codice civile art. 2697

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