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Favino Luigi
LA RESPONSABILITÀ DEL TRIBUTARISTA IN CASO DI ERRORE PUNITO CON SOPRATTASSE ED INTERESSI PER IL CONTRIBUENTE
(Nota a Giudice di pace Perugia 8 giugno 1998 n. 141)
in Archivio civile, 1999, fasc. 12  pag. 1392
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in rassegna riguarda una controversia fra un contribuente ed il suo consulente fiscale: il primo lamentava di aver subito un danno fiscale a causa di errori compiuti dal proprio tributarista nella compilazione di una dichiarazione dei redditi ed esigeva di essere reintegrato degli addebiti ultronei ascrittigli dal fisco. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità del consulente, limitando però il quantum del rimborso al danneggiato agli importi delle sanzioni inferte e iscritte nella cartella esattoriale. Il fatto risaliva ad un periodo antecedente al nuovo sistema sanzionatorio tributario e questa circostanza, afferma l'A., la connota di una aggiunta di peculiarità, in quanto la pronuncia delinea la posizione del consulente nel rapporto contribuente-fisco quale sarebbe stata poi sancita nello ius superveniens, cioè la responsabilità diretta e personale del tributarista per gli errori o le omissioni consumati nel processo formativo della denuncia dei redditi in quanto da lui eseguita.

Fonti

  • d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

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