NUNZIATA MASSIMO
L'ART. 52 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE SULLA "CONSULENZA LEGALE" DEL PROCURATORE MILITARE DELLA REPUBBLICA AI COMANDI MILITARI LOCALI: PREVISIONE ABROGATA O SOLTANTO ANACRONISTICA?
in Rivista di polizia, 1999, fasc. 3-4 pag. 200 - 207
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. premette che presso i Tribunali militari è istituito un autonomo ufficio del P.M.; secondo la normativa vigente, è configurato secondo il corrispondente modello organizzativo del P.M. presso il giudice ordinario. Prende, quindi, in considerazione la ristrutturazione degli uffici del P.M. e si sofferma ad analizzare la specifica questione della sopravvivenza, o meno, dell'art. 52 r.d. 1022/1941, secondo il quale il Procuratore militare della Repubblica è consulente legale dei comandi militari locali, per qualsiasi parere. Vengono analizzate le diverse soluzioni ipotizzabili e si afferma che l'art. 52 in parola deve essere censurato, in quanto pone il P.M. in posizione "servente" rispetto ad un'altra autorità.
Fonti
- Costituzione art. 108, comma 2
- l. 7 maggio 1981, n. 180
- r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 art. 52
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