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Salbitano Andrea IL RICORSO GERARCHICO DOPO IL D.LG. 80/98. PROBLEMI INTERPRETATIVI E DI DIRITTO TRANSITORIO in Enti pubblici, 1998, fasc. 10 pag. 518 - 520 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) L'art. 11 d.lg. 80/1998 ha sostituito l'art. 16 d.lg. 29/1993 relativo alle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, prevedendo espressamente che avverso atti e provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e da quelli di uffici generali non è esperibile ricorso gerarchico. L'A. giudica importante tale innovazione, lamenta però che il legislatore abbia perso l'occasione di eliminare tout court il ricorso gerarchico, che rimane come rimedio esperibile dinanzi ai dirigenti generali avverso gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi adottati dai dirigenti. Esamina quindi l'orientamento del Consiglio di Stato in merito alla disciplina transitoria della nuova normativa, sollevando una serie di rilievi critici. Fonti
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) art. 16
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) art. 6, comma 1
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) art. 11
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