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Razzante Ranieri
LA SIMULAZIONE IN MATERIA CAMBIARIA
(Nota a Cass. civ. sez. I 24 agosto 1998 n. 8400)
in Archivio civile, 1999, fasc. 9  pag. 1002 - 1004
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in rassegna ha ritenuto non legittimamente configurabile, e quindi non opponibile ai terzi, una presunta simulazione in materia cambiaria (interposizione fittizia di persona nel contratto di sconto con fido), sia perché la cambiale è atto non necessariamente recettizio, sia perché il campo di operatività in cui, per la sua essenza, il titolo è destinato ad esplicare la sua funzione non consente alcuna utile distinzione tra apparenza e realtà, attesa l'irrilevanza, ai fini della sua operatività nei confronti dei terzi, del rapporto causale originario sotto il profilo della sua validità e della sua stessa esistenza, sia perchè, infine, l'eccezione di simulazione verrebbe a paralizzare l'eventuale azione causale scaturente dal titolo, ma non anche la diversa azione cambiaria. La sentenza, afferma l'A., ribadisce un principio del diritto cambiario ormai poco confutabile, quello dell'astrattezza e dell'autonomia dei titoli di credito, per lo meno di quelli utilizzati per l'operazione oggetto di contestazione nel caso in esame. L'A. approfondisce la complessa fattispecie oggetto della pronuncia, analizzando in particolare le motivazioni della decisione.

Fonti

  • Codice civile art. 1414
  • Codice civile art. 1417
  • r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 art. 21
  • r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 art. 25

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