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Barbieri Gualtiero
SERVIZI DI FOGNATURA E SERVIZI DI BONIFICA
in Archivio civile, 1999, fasc. 11  pag. 1228 - 1231
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La Regione Lazio, con l'art. 36 (Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato) della l.r. 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", ha affrontato e risolto l'annosa controversia dell'imposizione del contributo di bonifica sugli immobili urbani serviti da fognature comunali. Richiamati i primi due commi del suddetto articolo di legge, l'A. rileva un errore d'impostazione, consistente nell'inappropriato impiego della locuzione "sono esentati dal pagamento", in luogo di quella appropriata "non sono tenuti al pagamento", poiché non si versa nell'ipotesi di esonero di cui all'art. 14 comma 1 l. 36/1994. Puntualizzato questo aspetto, l'A. svolge alcune considerazioni sui seguenti punti specifici: le statuizioni rese dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite 14 ottobre 1996, n. 8960; i servizi pubblici di fognatura; il regolamento sulle bonificazioni 8 maggio 1904, n. 368; la legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. Legge Merli) e successive modifiche e integrazioni; il d.p.r. 24 maggio 1977 in G.U. n. 232 del 26 agosto 1977; la legge 24 dicembre 1979, n. 650; la legge 5 gennaio 1994, n. 36; il d.p.c.m. 4 marzo 1996; il d. Min. Lavori Pubblici 1 agosto 1996; la deliberazione 27 novembre 1996 del "Comitato interministeriale per la programmazione economica".

Fonti

  • l.r. LA 11 dicembre 1998, n. 53 art. 36
  • legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) art. 14, comma 2

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