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Morra Romano
SULL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO AL PAGAMENTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE IN BASE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E SULL'OBBLIGO DI RECUPERO DELLO STESSO
(Nota a sentenza Corte di Giustizia delle comunità europee 29 aprile 1999 (causa C-288/97))
in Il Diritto della Regione, 1999, fasc. 1-2  pag. 191 - 194
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in rassegna stabilisce che gli artt. 2 e 9 regolamento CEE 3950/92 devono essere interpretati nel senso che va considerato come acquirente, e quindi tenuto al pagamento del prelievo supplementare, un soggetto giuridico che riceva in consegna il latte dal produttore, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto che ha dato luogo alla consegna; in base all'art. 2 n. 2 medesimo regolamento l'acquirente è obbligato a recuperare, nei confronti del produttore, l'importo del prelievo di cui quest'ultimo è debitore ma che l'acquirente stesso è tenuto a versare. Dopo avere brevemente richiamato la vicenda che ha dato origine all'intervento della Corte di Giustizia, l'A. svolge qualche considerazione sui problemi interpretativi e applicativi che si presentano, indicando le ragioni per cui la soluzione dei giudici comunitari appare condivisibile.

Fonti

  • reg. CEE 3950/92 art. 2
  • reg. CEE 3950/92 art. 9

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