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Cortellessa Luigi CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA LEGGE SULLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI in Rivista di polizia, 1999, fasc. 11-12 pag. 774 - 782 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) L'A. sviluppa alcune osservazioni sulla l. 269/1998 che sancisce l'obbligo per il nostro Paese di garantire i minori contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale. Dopo aver precisato che questa legge rafforza l'autonomia del diritto minorile e prevede una più rigorosa e mirata tutela penale, si sofferma sull'art. 600 bis c.p., introdotto dall'art. 2 l. 269/1998, che punisce con la reclusione chi favorisce o sfrutta la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, e sugli artt. 600 ter e quater, introdotti dall'art. 3, relativi alla pornografia minorile. Poi esamina l'art. 600 quinquies che punisce chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi all'estero finalizzati alla prostituzione a danni di minori e l'art. 600 sexies che prevede circostanze aggravanti e attenuanti. Dopo aver considerato l'art. 7 che ha rimodulato l'art. 604 c.p. prevedendo che le nuove tipologie di reato devono applicarsi anche nel caso in cui il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano o in danno di cittadino italiano, conclude sottolineando l'importanza di questa nuova legge. Fonti
- Codice penale art. 600-bis
- Codice penale art. 600-quater
- Codice penale art. 600-quinquies
- Codice penale art. 600-sexies
- Codice penale art. 600-ter
- Codice penale art. 604
- legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale)
- legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989)
- legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù)
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