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Spinello Andrea
BREVE CENNO SULLE MISURE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO NEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
(Nota a Cass. pen. sez. I 25 febbraio 1997 n. 2691)
in Rivista di polizia, 1997, fasc. 12  pag. 822 - 825
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo quanto affermato dalla sentenza in epigrafe la Commissione tecnica di vigilanza sui pubblici spettacoli non costituisce un organo dotato di autonomo potere di ordinanza; ne consegue che l'inottemperanza delle indicazioni contenute nel verbale di detta Commissione non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p. La nota ripercorre le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte ed esprime adesione alla sentenza; si rileva, in particolare, che è il Sindaco l'organo di amministrazione attiva che avrebbe dovuto emettere l'atto amministrativo che riempie di contenuto la norma in bianco di cui all'art. 681 c.p.

Fonti

  • Codice penale art. 650
  • Codice penale art. 681

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