De Lisi Filippo
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SENTENZA CON CITAZIONE DI DOTTRINA
(Nota a TAR Emilia Romagna sez. I 13 maggio 1994 n. 494)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1996, fasc. 2 pag. 129
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La pronuncia annotata riguarda l'ammissibilità di deroghe al principio di irretroattività introdotto da un regolamento comunale di igiene e l'illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza di una norma dello stesso regolamento che preclude ad un'impresa insalubre di prima classe (esercente l'allevamento di suini) di provare che la sua attività non arreca pregiudizio alla salute e all'igiene pubblica. Sulle questioni l'A. propone un'ampia panoramica giurisprudenziale. Rileva, in particolare, come la pronuncia indugi nella citazione della dottrina, senza tener conto dell'art. 118 comma 3 disp. att. c.p.c. che, quale principio di carattere generale, trova applicazione anche per le pronunce del giudice amministrativo, secondo cui nella motivazione della sentenza "in ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici".
Fonti
- Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie art. 118, comma 3
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