Visualizza
Consultazione

Archivio DoGi (info)
©2004 - ITTIG


Pagni Ilaria
TUTELA DEL CONSUMATORE E POTERI DEL GIUDICE
(Nota a Pret. Bologna 4 gennaio 1999)
in Questione Giustizia, 1999, fasc. 5  pag. 985 - 991
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza in commento il Pretore di Bologna ha affrontato il problema dell'inquadramento delle nullità speciali all'interno del sistema dell'invalidità, da anni oggetto di ripensamento da parte della dottrina più attenta. Nel caso in esame si trattava della nullità speciale di cui all'art. 124 comma 3 lett. a d.lg. 385/1993, ovvero la nullità del contratto di credito al consumo che non contenga l'analitica descrizione dei beni cui è destinato il finanziamento. Si tratta di una nullità che l'art. 127 comma 2 dello stesso decreto definisce "relativa", prevedendo che essa possa essere fatta valere esclusivamente dal cliente. L'A. si sofferma in particolare sul profilo di maggior interesse della pronuncia, costituito dal modo in cui viene esaminato e risolto il quesito della rilevabilità o meno d'ufficio dell'invalidità del contratto, in assenza di indicazioni in proposito nelle norme del d.lg. 385/1993 che comminano l'invalidità medesima.

Fonti

  • decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) art. 124, comma 3, lett. a)
  • decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) art. 127

Versione PDF


Document delivery













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso