RAUSEO NICOLETTA
ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEI TERRENI DI RIFORMA FONDIARIA
(Nota a Cass. civ. sez. II 9 settembre 1998 n. 8905)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1999, fasc. 5 pag. 288 - 289
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza in commento conferma il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, che qualifica come annullabili e non nulli, ai sensi dell'art. 6 l. 379/1967, gli atti aventi ad oggetto i terreni riscattati di riforma fondiaria. L' A. approfondisce questa tematica, tenendo conto del diverso regime giuridico di invalidità degli atti a seconda che il terreno sia stato o meno riscattato, ed esamina la sentenza in epigrafe con riferimento alla confutazione della tesi dei ricorrenti secondo i quali l'interpretazione teleologica e sistematica delle disposizioni di legge in materia portava ad escludere la distinzione tra terreni riscattati e non riscattati, ai fini della validità degli atti di cessione o alienazione.
Fonti
- l. 12 maggio 1950, n. 230 art. 18
- l. 29 maggio 1967, n. 379
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