Tortolini Luigi
SUL TERMINE PER LA SANATORIA DELLA MOROSITÀ NEGLI AFFITTI RUSTICI
(Nota a Cass. sez. III civ. 28 novembre 1998, n. 12087)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1999, fasc. 11 pag. 613 - 614
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza annotata è conforme all'indirizzo giurisprudenziale che aveva limitato la concessione del termine a favore dell'affittuario per il versamento dei canoni scaduti e, quindi, della sanatoria della morosità, fissato dall'art. 4 comma 1 l. 814/1973, alla sola annata richiamata nel comma 1, trattandosi di una norma transitoria emanata in seguito alla sentenza costituzionale 155/1972. Secondo l' A. la decisione merita approvazione in quanto limita il sacrificio della posizione del concedente. Il problema del termine di grazia di cui trattasi, però, è stato esteso, con la l. 203/1982, la quale lo ha previsto con una normativa generale senza limiti a particolari annate agrarie. L' A. afferma che il termine in questione si presenta come un ulteriore favore concesso dal legislatore all'affittuario che gode già del termine di tre mesi per sanare tutte le inadempienze nell'esecuzione del contratto; si è inteso cioè salvaguardare l'esistenza dell'impresa sul fondo anche quando il processo si sia instaurato, dopo che stato esaurito il tentativo di conciliazione.
Fonti
- C. Cost. 27 luglio 1972, n. 155
- l. 10 dicembre 1973, n. 814 art. 4
- l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46, comma 6
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