RAUSEO NICOLETTA
COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI ED ALIENAZIONE DI TERRENO DI RIFORMA
(Nota a Cass. sez. I civ. 4 settembre 1998, n. 8792)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1999, fasc. 11 pag. 615 - 616
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La moglie chiamava in giudizio il proprio coniuge, nonché la Cassa per la formazione della proprietà contadina ed i terzi acquirenti, per ottenere l'annullamento dell'atto di vendita di un podere assegnato dall' Ente di riforma, al quale atto non aveva partecipato il coniuge istante. L'attrice faceva presente che il terreno era stato assegnato all'altro coniuge, con atto di riservato dominio, prima dell'entrata in vigore della l. 151/1975 (introduttiva del regime di comunione legale tra coniugi), e riteneva che il fondo fosse in comproprietà tra coniugi, in quanto riscattato nel 1979 dall' Ente di riforma, dopo il matrimonio, nella vigenza, quindi, del nuovo regime patrimoniale della famiglia. L'accoglimento della domanda nei due gradi di giudizio, riguardo all'annullamento dell'atto di compravendita a favore della Cassa per la formazione della proprietà contadina, la quale a sua volta aveva rivenduto il fondo a terzi, veniva confermato dalla Cassazione con la sentenza in epigrafe. Esaminate le questioni di diritto risolte dalla Cassazione, l' A. argomenta la condivisibilità della sentenza sotto tutti gli aspetti. La Cassazione non ha affrontato la questione della tardività della domanda del coniuge pretermesso, non essendo stato oggetto di contestazione, che l' A. esamina alla luce dell'art. 184 c.c. e della sentenza costituzionale 311/1988.
Fonti
- Codice civile art. 184
- l. 19 maggio 1975, n. 151
- l. 30 aprile 1976, n. 386 art. 10
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