Nicolucci Stefano
LA CONDOTTA DI DEVIAZIONE DI ACQUE TRA ILLECITO PENALE ED ILLECITO AMMINISTRATIVO
(Nota a Cass. sez. IV pen. 3 febbraio 2003, n. 4832)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2004, fasc. 11 pag. 712
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. commenta brevemente una sentenza della Suprema Corte che si sofferma sulla relazione intercorrente tra le fattispecie delittuose previste rispettivamente dall'art. 632 e dall'art. 624 del codice penale, nonché sul rapporto sussistente tra la norma da ultimo citata e l'illecito amministrativo contemplato dall'art. 17 del r.d. 1775/1933. Osserva l'A. come ad avviso dei giudici di legittimità tra le due fattispecie può tracciarsi una relazione di specialità nel senso che, sotto il profilo oggettivo, il cono d'ombra dell'art. 632 c.p. deve ritenersi più ampio rispetto a quello dell'art. 624 stesso codice. Per quanto riguarda, invece, il citato art. 17, l'A. evidenzia come la Suprema Corte abbia escluso l'assorbimento della condotta contestata nella sola fattispecie amministrativa da esso contemplata.
Fonti
- Codice penale art. 15
- Codice penale art. 624
- Codice penale art. 632
- regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) art. 17
Versione PDF
Document delivery