Di PAOLO GIUSEPPE
ALLEVAMENTO DI ANIMALI: DISCRIMINE TRA IL CONTRATTO DI APPALTO E QUELLO DI SOCCIDA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
(Nota a Comm. Trib. Centr. sez. II 15 novembre 1997)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1999, fasc. 2 pag. 117
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La Commissione Centrale attribuisce la specifica qualificazione contrattuale di appalto, e non di soccida, rilevante agli affetti della applicazione dell'imposta di registro, ad un accordo con cui una parte si obblighi ad allevare polli o tacchini da carne per conto di un'altra parte che si impegni a fornire il mangime e l'assistenza tecnica e veterinaria con il pagamento di un compenso commisurato al peso degli animali allevati. L' A. esamina la questione rilevando come già la Cassazione era pervenuta a tale qualificazione per una identica fattispecie. Approfonditi vari profili della questione, con particolare riguardo ai caratteri distintivi della soccida rispetto a tipologie similari, individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l' A. rileva che in base al disposto dell'art. 10 della Tabella allegata al d.p.r. 131/1986 (Testo unico delle imposte di registro) il contratto di soccida, unitamente ai contratti di mezzadria e colonìa ed alle convenzioni per pascolo e per alimento di animali, è compreso nel novero degli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione.
Fonti
- dec. Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131
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