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Grasso Alfio
OPPONIBILITÀ DELL' AFFITTO DI FONDO RUSTICO ULTRANOVENNALE NELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA
(Nota a Cass. civ. sez. III 12 dicembre 1994 n. 10599)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1995, fasc. 9  pag. 490 - 491
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Nel 1980 ad un proprietario è stato pignorato un fondo; esso, nonostante l' azione esecutiva disposta a suo carico, nel 1984, lo concedeva in affitto ad un terzo e ciò in assenza dell' autorizzazione del giudice dell' esecuzione (art. 560 comma 2 c.p.c.). Concluso l' iter processuale espropriativo, nel 1988, il Tribunale, con proprio decreto, assegnava il bene a chi se lo era aggiudicato, dichiarando nel contempo inopponibile all' aggiudicatario il rapporto instauratosi tra proprietario-pignorato e terzo affittuario e ciò, appunto, perché il rapporto era stato assunto in violazione del predetto art. 560, non tenendo conto, peraltro, dell' art. 41 l. 203/1982, che stabilisce che i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche con riguardo a terzi. Richiamati così i fatti di causa desunti dalla sentenza della Corte d' Appello di Brescia, sentenza confermata, anche se modificata nella sua motivazione, con la decisione in epigrafe, l' A. esamina la questione e ritiene assolutamente inaccettabile la conclusione a cui perviene la sentenza.

Fonti

  • Codice civile art. 2923
  • Codice di procedura civile art. 560, comma 2
  • l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 41

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