Bruni Susi
SULLA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA DI CACCIA
(Nota a TAR FV 11 gennaio 1997, n. 10; ord. TAR FV 31 gennaio 1997, n. 35; ord. C. Cost. 9 luglio 1998, n. 264)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1999, fasc. 9 pag. 501 - 504
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Approfondite le problematiche riferite all'ampiezza della potestà legislativa delle Regioni, in particolare di quelle ad autonomia speciale, nel settore della caccia, l'A. esamina le ragioni di fondo che hanno determinato la proposizione della questione di legittimità costituzionale, in riferimento alla violazione dell'interesse nazionale, dell'art. 3 della l.r. FV 29/1993. Tale articolo, nel prevedere l'affidamento ai privati della gestione degli impianti di cattura degli uccelli da richiamo, secondo i giudici amministrativi si pone in netto contrasto con l'art. 4 comma 3 l. 157/1992, ma contrasta in maniera stridente anche con l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione nella parte in cui stabilisce che la potestà legislativa della Regione deve svolgersi "nel rispetto degli interessi nazionali". La Corte Costituzionale ha dichiarato l'irrilevanza della questione di legittimità della legge regionale impugnata, il cui art. 3 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione. Approfondita la tematica dei rapporti tra legislazione statale e regionale, l'A. ritiene che nel caso della fauna selvatica sembra potersi affermare l'esistenza di un preminente interesse nazionale, non soltanto perché questo era l'intento che il legislatore statale del 1992 si era prefisso come espressione di valore puramente sintomatico, ma soprattutto perché si è in presenza di un bene che non è più una res nullius, ma è ormai diventato una res communis omnium, facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Fonti
- l.r. FV 1 giugno 1993, n. 29 art. 3
- legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) art. 4, comma 3
Versione PDF
Document delivery