Spagnoli Claudio
IL LAVORO PRESTATO DA UN FAMILIARE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE
(Nota a Cass. sez. lav. 9 agosto 1997, n. 7438)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1999, fasc. 10 pag. 560 - 562
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Riguardo al caso in esame la Suprema Corte di Cassazione doveva decidere sul rapporto di lavoro che sussiste nell'ipotesi in cui la lavoratrice svolgeva alcune prestazioni a carattere stagionale (nella fattispecie la raccolta delle olive e la cura delle viti). La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli in relazione ai lavori da essa eseguiti su terreni del padre, ritenendo la sussistenza di un rapporto di collaborazione familiare. Presi in considerazione il rapporto di lavoro subordinato, il rapporto instaurantesi fra familiari ex art. 230 bis c.c., e l'ipotesi di lavoro gratuito, La Cassazione, rinviando, ha stabilito che nel rapporto di lavoro agricolo stagionale, la mancanza della direzione e del controllo non sono sufficienti ad escludere la presenza di un rapporto di lavoro subordinato; ove si accertasse la natura retributiva costituita dalle forniture di vino e olio, e soprattutto se la prestazione risultasse legata alla retribuzione in un rapporto sinallagmatico, rientreremmo in un rapporto di lavoro subordinato. Approfondito il tema del rapporto fra prestazioni lavorative rese tra familiari a titolo gratuito e impresa familiare, prevista dall'art. 230 bis c.c., l' A. ritiene che appare esclusa nel caso in questione la fattispecie dell'impresa familiare. Nel caso in esame, la stagionalità e la relativa marginalità delle prestazioni lavorative svolte, potrebbero relegare le stesse, conclude l' A., in assenza di un rapporto sinallagmatico con le erogazioni in natura, nell'ambito della prestazione gratuita.
Fonti
- Codice civile art. 230-bis
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