Romagnoli Emilio
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 9 E 62 DELLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2002, fasc. 9 pag. 477 - 481
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con la sentenza 318/2002 (pubblicata nel fascicolo 7-8 di questa Rivista, p. 427), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 203/1982. L'A. esamina i problemi che emergono a seguito di questa dichiarazione d'incostituzionalità, sia per quanto riguarda i rapporti in corso, sia per quanto riguarda i rimedi per non lasciar crollare un sistema le cui linee fondamentali sono state più volte ritenute valide dalla stessa Corte Costituzionale. Pertanto, l'A. esamina gli effetti immediati che si prospettano, secondo la seguente casistica: contratti in corso stipulati da meno di quindici anni senza l'assistenza delle organizzazioni professionali, sia con canone non corrispondente all'equo canone tabellare, sia con canone liberamente pattuito e rientrante nella forcella tabellare; i medesimi contratti di cui sopra ed in corso in virtù di rinnovazione espressa o tacita; contratti stipulati ai sensi dell'art. 23 ultimo comma l. 11/1971, come sostituito dall'art. 45 comma 1 l. 203/1982; contratti per i quali sia stato applicato l'equo canone in virtù di sentenza, transazione o semplice adesione ad istanza dell'affittuario; contratti scaduti o risolti in virtù di sentenza o di clausola risolutiva espressa o di altra causa; determinazione dei canoni di affitto dei contratti incisi dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale; contratti successivi alla sentenza n. 318/2002. Riguardo al compito del legislatore, l'A. argomenta l'utilità di un intervento al fine di evitare laboriose liti per la determinazione del nuovo canone in sostituzione di quello determinato in base alle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.
Fonti
- C. Cost. 1 luglio 2002, n. 318
- l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 62
- l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 9
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