RAUSEO NICOLETTA
IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI AFFRANCAZIONE
(Nota a Trib. Latina sez. agr. 28 aprile 1992)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1992, fasc. 9 pag. 498 - 499
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con la sentenza annotata, il Tribunale ha disposto la revoca dell' ordinanza di affrancazione resa dal Pretore, ritenendo che il procedimento promosso dall' affrancante dinanzi allo stesso Pretore avrebbe dovuto essere preceduto, a pena dell' improcedibilità della domanda, dal tentativo di conciliazione ex art. 46 l. 203/1982. L' A. richiama gli orientamenti giurisprudenziali in materia e ritiene che la soluzione di cui alla sentenza annotata sia la più coerente ed adeguata.
Fonti
- l. 22 luglio 1966, n. 607
- l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46
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