Fabrizio Marco
DANNO AMBIENTALE: DALLA NOZIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE. LA CASSAZIONE TORNA SULL'ART. 18 DELLA L. 349/1986
(Nota a Cass. pen. sez. III 19 novembre 1996 n. 9837)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1997, fasc. 10 pag. 592 - 594
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza in esame specifica il contenuto del danno all'ambiente non solo come "compromissione dell'ambiente", come previsto dall'art. 18 l. 349/1986, ma anche come contestuale "offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale". Anche il singolo può, quindi, intervenire nel processo penale e costituirsi parte civile perché fruitore dell'ambiente, al cui godimento vanta un diritto soggettivo ineludibile. In tale ipotesi il privato che si costituisca parte civile in un procedimento penale per danno ambientale non potrà introdurre proprie risarcitorie, potendo solo domandare la liquidazione delle spese e degli onorari sostenuti per l'attività svolta nel processo. L'A. approfondisce i fatti e analizza la portata innovativa della sentenza, che aggiunge un nuovo importante elemento alla nozione di danno ambientale.
Fonti
- Codice penale art. 734
- Costituzione art. 32
- Costituzione art. 9
- l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 1-sexies
- legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) art. 18
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