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Lamantea Giusy
LA TUTELA PENALE DALL'INQUINAMENTO DA SCARICO EPISODICO OD OCCASIONALE
(Nota a Cass. pen. sez. III 9 luglio 1996 n. 6954)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1997, fasc. 9  pag. 518 - 520
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con questa sentenza viene confermato l'orientamento secondo cui il titolare di uno scarico ha un dovere positivo e continuo di vigilanza e controllo onde evitare sversamenti anche solo occasionali nell'ambiente, conseguenti a difetti tecnici o ad altri eventi. Non può, pertanto, invocarsi il caso fortuito, né la forza maggiore quale causa di esclusione della colpevolezza, se non in ipotesi del tutto eccezionali ed imprevedibili. L'A. esamina quest'orientamento giurisprudenziale e la non configurabilità del caso fortuito e della forza maggiore. Solleva perplessità riguardo all'affermazione secondo cui l'art. 21 l. 319/1976 si applica a qualsiasi scarico, anche singolo e occasionale, non inerente, cioè, ad una tipologia produttiva. Esamina, quindi, l'astratta configurabilità, affermata dalla sentenza, del concorso con l'ipotesi di cui all'art. 635 c.p., anche se in concreto difetta il dolo, e l'esclusione della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 674 c.p..

Fonti

  • Codice penale art. 45
  • Codice penale art. 635
  • Codice penale art. 674
  • l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21, comma 1

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