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MAZZA LEONARDO
VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI VINI DOC E RAGIONEVOLEZZA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
(Nota a ord. C. Cost. 30 dicembre 1997 n. 456)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1998, fasc. 4  pag. 210 - 212
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Al titolare di un'azienda agricola veniva contestata la violazione dell'art. 28 l. 164/1992, per aver prodotto diverse quantità di vino risultate prive dei requisiti richiesti per l'uso della denominazione DOC. Nel corso del procedimento, veniva sollevata dal giudice questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 28 cit. in quanto prevede un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello fissato dall'art. 516 c.p. per identici fatti lesivi del medesimo bene giuridico. Ad analoga censura andrebbe incontro anche l'art. 10 della medesima l. 164/1992. L'A. esamina la problematica ed analizza l'ordinanza della Corte, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione, dovendosi escludere la manifesta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, stante che l'art. 28 impugnato stabilisce una pena tra un minimo ed un massimo che il giudice potrà adeguare alle singole fattispecie. L'A. evidenzia le problematiche che comporta la mancanza di una fattispecie attenuata per infrazioni di minima entità, come invece prevedeva l'abrogato d.p.r. 930/1963.

Fonti

  • Codice penale art. 516
  • l. 10 febbraio 1992, n. 164 art. 10

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