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Danza Donato
TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ RELATIVO A FONDI RUSTICI GRAVATI DEL C.D. "LIVELLO"
(Nota a Cass. civ. sez. III 8 gennaio 1997 n. 64)
in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1998, fasc. 2  pag. 97 - 98
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ritiene che il c.d. "livellario" di fondi rustici confinanti con quelli posti in vendita in un determinato territorio comunale sia sostanzialmente un enfiteuta e, quindi, un concessionario del fondo non proprietario, ma solo un titolare di un diritto reale di godimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 917 e ss. c.c., come tale non legittimato all'esercizio del diritto di riscatto del fondo nelle ipotesi consentite dalla l. 817/1971. Secondo l'A., la sentenza afferma principi esatti in tema di occupazione abusiva di terre del demanio soggette alla disciplina degli usi civici; non correttamente invece, ritiene l'A., la pronuncia equipara per la provincia di Foggia il "livellario" all'occupatore di terre del demanio civico che, in base alla richiamata legislazione, abbia ottenuto il provvedimento di legittimazione all'occupazione. Ricostruito storicamente l'istituto del livello nell'Italia meridionale, l'A. ritiene che allo stato attuale della disciplina legislativa vigente il livello costituisca soltanto un residuo storico, privo di qualsiasi rilevanza economico-reale per gli enti formalmente titolari.

Fonti

  • Codice civile art. 917
  • l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 7
  • l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 10
  • l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 9

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