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Passeri Isabella
ANCORA UN'ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL REGIME IMPOSITIVO PREVISTO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
(Nota a ord. Comm. Trib. Prov. Trieste sez. II 13 marzo 1998)
in Rivista di diritto tributario, 1998, fasc. 6  pag. 460 - 468
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'ordinanza in commento ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. 74/1987, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, INVIM e bollo gli atti di trasferimento immobiliare e le attribuzioni patrimoniali disposte in sede di procedimento di separazione coniugale. L'A., dopo avere richiamato i precedenti giurisprudenziali sul punto, esamina la normativa vigente in materia, soffermandosi sulle differenze esistenti fra la disciplina prevista per il divorzio e quella fissata in caso di separazione; a tale proposito, pone in evidenza come sia riservato un trattamento deteriore alla separazione rispetto al divorzio. Approfondisce i profili di illegittimità costituzionale rilevati dalla Commissione, dichiarando di condividere le censure mosse alla normativa presa in esame.

Fonti

  • legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) art. 19

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