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Lo Monte Elio
RIFLESSIONI IN TEMA DI CONTROLLO DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA: TRA LEGISLAZIONE SIMBOLICA ED ESIGENZE DI RIFORMA
in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 1998, fasc. 2-3  pag. 323 - 366
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'apparato repressivo in materia di criminalità economica - una categoria difficile da definire - si caratterizza: per il gran numero di disposizioni sparpagliate nel codice e nella legislazione speciale; per l'estensione delle fattispecie penalmente rilevanti, attraverso la discutibile categoria del danno presunto; per la particolare tecnica di redazione delle norme, con il richiamo a figure giuridiche, terminologie e dati tecnici, nozioni specialistiche, e per il continuo rinvio a norme emanate da organismi governativi, portando alla violazione del principio della riserva di legge; per la finalità di affrancare il processo penale dai legami di natura garantistica. In questo contesto la sanzione penale è chiamata ad esercitare solo una pura e semplice funzione incriminatrice e dissuasiva; d'altro canto, essa non presiede alla tutela di beni giuridici di facile comprensione da parte dei destinatari del precetto normativo. Ecco che si verificano tutta una serie di violazioni di principi costituzionali - di legalità, di offensività, di frammentarietà e di finalità rieducativa della pena - in cambio di modesti risultati concreti. L'assenza nel nostro sistema giuridico di un'incriminazione generale per infedeltà patrimoniale spinge a ricercare altre soluzioni. Si tratta in primo luogo di determinare l'oggetto giuridico sul quale incentrare la tutela penale: a questo scopo, appare funzionale la categoria del patrimonio. Il problema dell'anticipazione della tutela viene risolto facendo ricorso alla categoria dei reati di danno presunto o astratto, ai quali conseguono sanzioni alternative alle pene restrittive della libertà personale. Tutto ciò appare in sintonia con le opzioni costituzionali conformi a uno stato sociale di diritto come il nostro, e apporta indiscutibili vantaggi sul piano concreto, poiché si favorisce la contestazione sul piano probatorio e diviene più facile arrivare al giudicato.

Fonti

  • Codice penale art. 499
  • Codice penale art. 518
  • decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

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