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Muscatiello Vincenzo Bruno GLI "EUCHITI" DEL DIRITTO: PRECOMPRENSIONE E SCELTA DEL METODO NELLA INDIVIDUAZIONE DEI REATI PERMANENTI (Nota a Cass. pen. sez. un. 23 luglio 1999) in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 1999, fasc. 4 pag. 1057 - 1082 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) La Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha stabilito che il reato previsto dagli artt. 3 e 20 l. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) ha sì natura permanente, ma tale permanenza cessa con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, mentre i reati di cui agli artt. 17, 18 e 20 l. 64/1974 (omissione della denuncia dei lavori e dell'avviso d'inizio dei lavori) hanno natura istantanea. Si tratta di una questione largamente dibattuta dalla dottrina e sulla quale si sono misurate frequenti pronunce di legittimità, fino alla sentenza in commento. L'A. approfondisce l'esame della fattispecie di reato in questione. Fonti
- l. 2 febbraio 1974, n. 64 art. 17
- l. 2 febbraio 1974, n. 64 art. 18
- l. 2 febbraio 1974, n. 64 art. 20
- l. 2 febbraio 1974, n. 64 art. 3
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