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Bertolini Giovanni Battista
ABUSIVISMO FINANZIARIO E RECUPERO CREDITI: PROFILI DI RILEVANZA PENALE DI TALUNE MODALITÀ OPERATIVE
(Nota a Trib. Roma sez. riesame 22 gennaio 2002)
in Archivio della nuova procedura penale, 2002, fasc. 5  pag. 587 - 591
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo il Tribunale di Roma l'attività di recupero crediti effettuata in modo che si verifichi "confusione" tra somme recuperate ed incassate, trattenute ed introitate, va qualificata come attività di "tesoreria" e come tale integra gli estremi della "intermediazione finanziaria" e richiede l'autorizzazione allo svolgimento ai sensi del T.U.L.B.; l'assenza dell'autorizzazione rende sussistente la fattispecie di cui all'art. 132 T.U.L.B.. Dopo una breve esposizione dei fatti, l'A. si sofferma sulla disciplina del recupero crediti per conto terzi e sulla questione dell'abusivismo finanziario. Conclude poi parlando delle attività finanziarie riservate.

Fonti

  • decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) art. 132

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