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Sartor Antonio
LA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLA DICHIARAZIONE RECETTIZIA GIUNTA ALL'INDIRIZZO DELL'INCAPACE NATURALE
(Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione lavoro 27 settembre 2023, n. 27483)
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2024, fasc. 1  pag. 6 - 11
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Quando una dichiarazione recettizia perviene all'indirizzo del destinatario, si presume che egli l'abbia conosciuta, salvo che non provi di esserne stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (art. 1335 cod. civ.). La Corte di Cassazione, con l'ord. 27.9.2023 n. 27483, si chiede se sia possibile vincere tale presunzione invocando l'incapacità naturale, e reputando il quesito di massima importanza sollecita il Primo Presidente ad interrogare, sul punto, le Sezioni Unite. Il commento esamina il significato della regola recata dall'art. 1335 cod. civ. ed il trattamento normativo riservato agli atti compiuti dall'incapace naturale, per delineare una possibile soluzione.

[Abstract tratto dalla rivista]

Sommario: I. Il caso. - II. Le questioni. - 1. Il contesto storico in cui si colloca l'ordinanza in commento: le ragioni della ritenuta necessità di superare i precedenti orientamenti giurisprudenziali. 2. L'incapacità naturale e la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.: le tesi proposte dalla dottrina. 3. Possibile soluzione e sua (non) generalizzabilità. - III. I precedenti. - IV. La dottrina.

Fonti

  • Cass. sez. lav. 9 marzo 2007, n. 5545
  • Codice civile art. 1335
  • Codice civile art. 428
  • sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezione II 6 agosto 1990, n. 7914

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