Visualizza
Consultazione

Archivio DoGi (info)
©2004 - ITTIG


Zappalà Rosario
NUOVE NOZZE E ASSEGNO DIVORZILE: L’OBBLIGATO PUÒ RINUNCIARE ALLA RIDUZIONE?
(Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 15 marzo 2024, n. 7029)
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2024, fasc. 4  pag. 785 - 790
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità dischiudono nuovi orizzonti in favore dell’autonomia privata coniugale. Occorre tuttavia chiedersi entro quali limiti il potere di regolazione privata possa spingersi, anche alla luce delle riflessioni sollecitate dal fenomeno della ricomposizione familiare. Da qui l’interesse suscitato dalla vicenda emersa all’attenzione della Cassazione, che induce ad interrogarsi sulla rilevanza, ai fini della revisione dell’assegno di divorzio, di un patto con cui l’obbligato rinunci a chiederne la modifica per il fatto di contrarre un nuovo matrimonio.

[Abstract tratto dalla rivista]

Sommario: I. Il caso. - II. Le questioni. 1. La validità della clausola di rinuncia alla revisione dell’assegno divorzile per sopravvenute nozze dell’obbligato. 2. Riduzione della capacità contributiva per oneri familiari sopravvenuti e limiti alla rinunzia del diritto di revisione dell’assegno divorzile. 3. Revisione delle condizioni di divorzio e ‘‘contratti’’ sulla crisi coniugale. - III. I precedenti. - IV. La dottrina.

Fonti

  • Cass. sez. I civ. 12 ottobre 2006, n. 21919
  • Cass. sez. I civ. 19 agosto 2015, n. 16909
  • Codice civile art. 143
  • Codice civile art. 160
  • l. 1 dicembre 1970 n. 898 art. 5
  • l. 1 dicembre 1970 n. 898 art. 9
  • sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 16 ottobre 2023, n. 28727

Versione PDF


Document delivery













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso