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Colombo Cristina
IL TRATTAMENTO NAZIONALE PER LE STABILI ORGANIZZAZIONI NELLA NORMATIVA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA
(Nota a CGCE sez. V 29 aprile 1999 (causa C-311/97))
in Rivista di diritto tributario, 1999, fasc. 12  pag. 185 - 195
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la sentenza in rassegna gli artt. 43 e 48 (ex artt. 52 e 58) del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che - allorché non esista alcuna disparità di situazione oggettiva tale da giustificare una simile disparità di trattamento - si oppongono ad una normativa di uno Stato membro la quale, per le società aventi sede in altro Stato membro ed operanti nel primo Stato tramite un centro di attività stabile ivi situato, escluda la possibilità di beneficiare di un'aliquota di imposta sugli utili più bassa, possibilità riconosciuta solo alle società aventi sede nel primo Stato membro. L'A. richiama l'orientamento della giurisprudenza comunitaria in materia di imposte dirette, che è stato ribadito anche in questa occasione. Approfondisce, quindi, la fattispecie concreta sottoposta alla Corte ed il concetto di stabile organizzazione.

Fonti

  • Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997) art. 12
  • Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997) art. 43
  • Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997) art. 48

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