FARNETI MARCELLO
NON SPETTA DUNQUE MAI AL CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO IL DIRITTO DI ABITARE NELLA CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE?
(Nota a ord. Cass. civ. sez. II 5 giugno 2019 n. 15277)
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, fasc. 6 pag. 1338 - 1344
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Sommario: 1. Il caso: Cass., 5.6.2019, n. 15277. – 2. L’orientamento di legittimità implementato dalla pronuncia. – 3. Le variabili interpretative della fattispecie astratta. – 4. Le variabili applicative del caso concreto. – 5. Considerazioni conclusive.
In tema di: Esclusione del diritto di abitazione della casa familiare da parte del coniuge superstite legalmente separato. Cessazione della convivenza a seguito di separazione personale e impossibilità di individuare una "casa adibita a residenza familiare" quali ostacoli al riconoscimento del diritto di abitazione. Caso deciso. Le variabili interpretative della formula "casa adibita a residenza familiare". Orientamento della giurisprudenza.
Fonti
- Cass. sez. II civ. 12 giugno 2014, n. 13407
- Codice civile art. 540, comma 2
- Codice civile art. 548
- Codice civile art. 551
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