Campeis Giuseppe, De Pauli Arrigo
AZIONI RISARCITORIE DA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA CONTRO ETERORESIDENTI E LIMITI DELLA DOMICILIAZIONE PRESSO L'UCI
(Nota a Cass. civ. sez. III 12 gennaio 1999 n. 259)
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1999, fasc. 6 pag. 760 - 765
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
In una causa da incidente stradale provocato da vettura straniera il giudice d'appello riteneva non integrato il contraddittorio, in quanto il convenuto proprietario della vettura immatricolata in uno Stato estero (anche se italiano residente in Italia), litisconsorte necessario, era stato notificato presso l'UCI, pur non avendovi mai eletto domicilio. La Corte d'Appello disponeva quindi la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la domiciliazione presso l'UCI è normativamente prevista dall'art. 6 l. 990/1969, disposizione già ritenuta constituzionalmente legittima e senz'altro applicabile a tutte le controversie risarcitorie attinenti a rapporti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, e ciò al fine di agevolare il danneggiato nella reperibilità della vettura estera, normalmente straniero residente altrove. La Cassazione ha comunque precisato che la norma ha carattere eccezionale, applicandosi solo all'ipotesi di azione diretta contro l'assicuratore, e non anche a quella esperibile nell'ambito del rapporto fra danneggiato e danneggiante; la domiciliazione presso l'UCI non è infatti prevista nell'ipotesi di esercizio dell'azione aquiliana ex art. 2054 c.c.. Nel caso in cui le due azioni siano esercitate cumulativamente, si hanno cause fra loro connesse ma scindibili, e un'unica notifica presso l'UCI non vale ad instaurare il contraddittorio con riferimento all'azione ex art. 2054 c.c., realizzandosi un'ipotesi non di nullità, ma di inesistenza della notifica, insuscettibile di rinnovazione sanante. Il giudice d'appello, pertanto, avrebbe dovuto limitarsi, nella fattispecie, a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza senza poter rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.. Gli AA. ritengono i principi enunciati nella sentenza del tutto condivisibili ed approfondiscono l'esame della questione alla luce del dato normativo, dei precedenti giurisprudenziali (anche se non riferibili specificamente alla questione oggetto della pronuncia, sulle quali non constano precedenti specifici) e degli orientamenti dottrinali.
Fonti
- Codice civile art. 2504
- Codice di procedura civile art. 142
- l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 23
- l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 6
- l. 7 agosto 1990, n. 242
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