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Scaroni Clementina
LE GARANZIE ROTATIVE
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1999, fasc. 6  pag. 409 - 420
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. evidenzia come il commercio avverta da tempo l'esigenza di modelli di garanzia mobiliare che persistano nel tempo, a prescindere dal mutare dell'oggetto sul quale insistono, di una garanzia, cioè, con oggetto variabile che non comporti, ad ogni sostituzione del bene gravato, la rinnovazione del contratto che la costituisce. In altre parole, è avvertito il bisogno di garanzie "rotative", come nel caso di un'azienda che voglia costituire in garanzia le proprie scorte di magazzino indipendentemente dal fisiologico mutare di esse. La garanzia di tipo "rotativo" fa sì che il bene gravato continui a far parte del circuito produttivo e possa essere liberamente utilizzato dal debitore del credito garantito. L'A. approfondisce il tema procedendo attraverso la trattazione dei seguenti punti specifici: le garanzie rotative legali; la giurisprudenza; le decisioni che negano la configurabilità di garanzie tipiche con la caratteristica della rotatività; le decisioni che ammettono la configurabilità di garanzie tipiche con la caratteristica della rotatività; soluzioni proposte.

Fonti

  • Codice civile art. 2742
  • Codice civile art. 2786
  • Codice civile art. 2795
  • Codice civile art. 2803
  • Codice civile art. 2815
  • Codice civile art. 2816
  • Codice civile art. 2825
  • Codice civile art. 2855
  • legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata)

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