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Renelli Ilaria
MOTIVI DI APPELLO E CARENZA DI INTERESSE AD IMPUGNARE
(Nota a Cass. civ. sez. lav. 11 ottobre 1996 n. 8905)
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1998, fasc. 1  pag. 45 - 49
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Il ricorso presentato dal Ministero dell'Interno con il quale si lamenta l'omessa considerazione da parte dei giudici di secondo grado del vizio della sentenza pretorile, relativo alla violazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione sulle prestazioni previdenziali corrisposte in ritardo, permette alla Cassazione, con la sentenza in rassegna, d'intervenire sul tema dell'interesse a impugnare. Accogliendo integralmente le conclusioni alle quali dottrina e giurisprudenza sembrano ormai pervenute, la Suprema Corte ha affermato, da un lato, che la soccombenza intesa nella tradizionale accezione di mancato accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte o di parte di esse non è sempre sufficiente a fondare l'interesse ad impugnare e, dall'altro lato, ha affermato che non necessariamente in capo alla parte tradizionalmente soccombente risulta sempre possibile ravvisare un interesse al gravame. La questione dell'interesse ad impugnare viene dall'A. approfondita attraverso ampi richiami alla giurisprudenza e alla dottrina.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 100
  • Codice di procedura civile art. 360

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