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Frigerio Mauro
INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEMINI RES SUA SERVIT QUANDO LA QUALITÀ DI ESCLUSIVO PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE E COMPROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE È RIASSUNTA NEL MEDESIMO SOGGETTO
(Nota a Cass. civ. sez. II 17 luglio 1998 n. 6994)
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1999, fasc. 3  pag. 442 - 443
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza in rassegna la Cassazione ha stabilito che il principio "nemini res sua servit" trova applicazione solo quando un'unica persona sia titolare del fondo servente e del fondo dominante, e non anche quando il proprietario di uno solo di questi sia comproprietario dell'altro, poiché in questo caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene. Il suddetto principio non costituisce pertanto ostacolo alla costituzione di una servitù a carico di un immobile di proprietà individuale compreso in edificio condominiale ed a vantaggio della restante proprietà comune. Si tratta, afferma l'A., di una decisione corretta, a margine della quale vengono svolte alcune brevi riflessioni, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali.

Fonti

  • Codice civile art. 1027
  • Codice civile art. 1117

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