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MIDIRI MARIO
GIUDICI E PARLAMENTO: RIEQUILIBRIO DELLE ATTRIBUZIONI E TUTELA DI SITUAZIONI SOGGETTIVE (I CONFLITTI SULL'INSINDACABILITÀ PARLAMENTARE)
in Diritto e società, 1999, fasc. 4  pag. 667 - 681
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

I conflitti di attribuzione promossi dal giudice ordinario per contestare la legittimità delle Camere che dichiarano l'insindacabilità parlamentare (art. 68 comma 1 Cost.) offrono l'occasione per verificare l'evoluzione di tale giudizio costituzionale. In tali conflitti si controverte sull'illegittima compressione della funzione giurisdizionale. Sullo sfondo compaiono però le situazioni soggettive che il giudice ordinario è chiamato a tutelare, come risulta da tre punti: a) la decisione del giudice sulla promovibilità, sull'"an" del conflitto; b) le conseguenze dell'inadempimento dell'organo giurisdizionale ricorrente che determina l'improcedibilità del conflitto, e i riflessi sulla posizione della parte offesa; c) la questione del soggetto privato che vanta un interesse qualificato alla risoluzione della controversia e chiede di intervenire innanzi alla Corte: fin qui è prevalsa la preoccupazione di non snaturare i tratti essenziali del conflitto fra poteri, e si è dichiarato inammissibile l'intervento; ma la riflessione su questo punto andrebbe ripresa almeno in questi casi particolari, in cui l'esito del conflitto incide pure sul merito della causa sottoposta alle giurisdizioni comuni. Questioni che testimoniano contraddizioni e limiti dell'arricchimento "in via pretoria" del giudizio costituzionale fra poteri.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Costituzione art. 21
  • Costituzione art. 68

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