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Grasso Pietro Giuseppe
APPUNTI SULLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN CASO DI "ESTERNAZIONI"
in Diritto e società, 1999, fasc. 1  pag. 1 - 27
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

In un giudizio dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d'Appello di Roma fu discusso interno alla responsabilità civile del Presidente della Repubblica, per certe parole ritenute offensive nei confronti di un parlamentare. La responsabilità fu riconosciuta in primo grado, negata in appello. A dire dei primi giudici, le c.d. esternazioni del Capo dello Stato sarebbero da ritenere legittime e lecite solo in quanto e per quanto connesse ad alcuna delle attribuzioni presidenziali specificatamente elencate nel testo della Costituzione (art. 87). Fuori di tali casi di connessione funzionale il Presidente sarebbe responsabile secondo la legge comune. Di contro, per il ragionamento accolto in appello, le esternazioni sono da ritenere come esercizio di un potere distinto, fondato nell'interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali concernenti le attribuzioni conferite al Capo dello Stato e nella prassi. Il ragionamento addotto per l'assoluzione si può intendere e spiegare in relazione alla complessiva posizione assunta dal Capo dello Stato in forza dell'evoluzione storicamente determinatasi nell'assetto costituzionale repubblicano. Per avviso comune si ritiene che il Presidente della Repubblica sia venuto ad assumere un ufficio di tutela degli interessi generali, nazionali, sopra gli interessi particolari e parziali propugnati dai partiti politici. Più di recente risulta pure di molto accresciuto il ruolo del Presidente nell'assicurare la continuità nella vita delle istituzioni in un periodo di decadenza; in tale contesto, pertanto, la pratica delle esternazioni, stando alle indicazioni enunciate da singoli Presidenti, appare intesa come strumento per un'azione irriducibile a schemi e criteri formali, tipici, ufficiali.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Costituzione art. 87
  • Costituzione art. 90, comma 2

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