Romano Bartolomeo
SPUNTI IN TEMA DI "PERQUISIZIONE PERSONALE" AI DANNI DI MINORENNI, PRESUNTI LADRI, DA PARTE DEL GESTORE DI UN NEGOZIO: TRA (AUTO)TUTELA DELLA PROPRIETÀ E LIBERTÀ DELLE PERSONE
(Nota a Trib. Piacenza 16 dicembre 1998)
in Il Diritto di famiglia e delle persone, 1999, fasc. 2-3 pag. 710 - 713
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Sommario: L'illiceità della perquisizione personale tesa alla (auto)tutela della proprietà privata. La mancanza di connotazione "sessuale" dei toccamenti non lascivi. Il ricorso alla violenza privata e al sequestro di persona. L'alternativa rappresentata dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Il possibile concorso con il delitto di ingiuria
Fonti
- Codice civile art. 2059
- Codice di procedura penale art. 517
- Codice di procedura penale art. 530
- Codice di procedura penale art. 533
- Codice di procedura penale art. 535
- Codice di procedura penale art. 538
- Codice di procedura penale art. 539
- Codice di procedura penale art. 541
- Codice penale art. 133
- Codice penale art. 163
- Codice penale art. 185
- Codice penale art. 521
- Codice penale art. 594
- Codice penale art. 605
- Codice penale art. 609-bis
- Codice penale art. 61
- Codice penale art. 610
- Codice penale art. 62-bis
- Codice penale art. 81
- legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale)
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