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Romano Bartolomeo
SPUNTI IN TEMA DI "PERQUISIZIONE PERSONALE" AI DANNI DI MINORENNI, PRESUNTI LADRI, DA PARTE DEL GESTORE DI UN NEGOZIO: TRA (AUTO)TUTELA DELLA PROPRIETÀ E LIBERTÀ DELLE PERSONE
(Nota a Trib. Piacenza 16 dicembre 1998)
in Il Diritto di famiglia e delle persone, 1999, fasc. 2-3  pag. 710 - 713
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Sommario: L'illiceità della perquisizione personale tesa alla (auto)tutela della proprietà privata. La mancanza di connotazione "sessuale" dei toccamenti non lascivi. Il ricorso alla violenza privata e al sequestro di persona. L'alternativa rappresentata dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Il possibile concorso con il delitto di ingiuria

Fonti

  • Codice civile art. 2059
  • Codice di procedura penale art. 517
  • Codice di procedura penale art. 530
  • Codice di procedura penale art. 533
  • Codice di procedura penale art. 535
  • Codice di procedura penale art. 538
  • Codice di procedura penale art. 539
  • Codice di procedura penale art. 541
  • Codice penale art. 133
  • Codice penale art. 163
  • Codice penale art. 185
  • Codice penale art. 521
  • Codice penale art. 594
  • Codice penale art. 605
  • Codice penale art. 609-bis
  • Codice penale art. 61
  • Codice penale art. 610
  • Codice penale art. 62-bis
  • Codice penale art. 81
  • legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale)

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