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Frontini Giorgio
SUL CUSTODE DEI BENI PIGNORATI E SUI SUOI DOVERI
(Nota a Giudice di pace Roma 29 novembre 1998)
in Il Nuovo Diritto, 1999, fasc. 7-8  pag. 583 - 586
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La pronuncia in commento stabilisce che, nell'ambito dell'istituto della custodia dei beni pignorati, costituisce dovere giuridico del custode conservare ed amministrare in maniera ordinariamente diligente i beni pignorati i quali, in quanto vincolati alla soddisfazione delle pretese creditorie e per ciò stesso sottratti alla disponibilità del debitore, devono essere precisamente localizzati e mantenuti, se possibile, inalterati. L'A. trae spunto dalla pronuncia per svolgere una ricognizione sulla natura giuridica, sulle funzioni e sui doveri inerenti alla figura del custode dei beni pignorati; richiama la dottrina sulla materia ed evidenzia i tratti caratteristici dell'istituto in parola, soffermandosi brevemente ad analizzare talune questioni controverse.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 65
  • Codice di procedura civile art. 67

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