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Sforza Flavia
LA CORTE COSTITUZIONALE RISTABILISCE LA PARITÀ TRA LE PARTI DEL PROCESSO CIVILE: ANCHE IL TERZO CHIAMATO IN CAUSA, COSTITUENDOSI TARDIVAMENTE, NON PUÒ PROPORRE DOMANDE RICONVENZIONALI
(Nota a C. Cost. 23 luglio 1997 n. 260)
in Il Nuovo Diritto, 1997, fasc. 9  pag. 801 - 806
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza in nota la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 271 c.p.c., nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione delle norme previste per la costituzione del convenuto (art. 167 comma 2 medesimo codice). Tale norma, introdotta con la novella del codice di procedura civile del 1990, era stata subito indicata dalla dottrina come sospetta di incostituzionalità; l'A. richiama il pensiero dottrinale ed esprime il proprio apprezzamento per la dichiarazione l'illegittimità.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 271

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